Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 30 gennaio 2017

 

Circolare n. 29/2017

 

Oggetto: Tributi – Rivalutazione beni d’impresa – Art.1 commi 556-564 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.

 

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di rivalutare in maniera agevolata il valore dei beni e delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni sia ai fini civilistici che fiscali.

 

Possono essere rivalutati i beni risultanti a partire dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio 2016 (per le società con bilancio coincidente con l’anno solare) e deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria. I beni rivalutati non possono essere ceduti o estromessi prima del quarto anno successivo alla rivalutazione.

 

Il maggior valore attribuito ai beni si considererà riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di riferimento della rivalutazione (esercizio 2019) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per quelli non ammortizzabili.

 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, col versamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Le imposte sostitutive vanno versate in un’unica rata entro il termine del versamento delle imposte sui redditi.

 

E’ stato inoltre previsto che limitatamente ai beni immobili rivalutati ai fini civilistici ai sensi della legge n.342/2000, i maggiori valori si considerano riconosciuti ai fini fiscali dal periodo di imposta in corso all’1 dicembre 2018.

 

Si fa riserva di maggiori informazione alla luce dell’illustrazione delle disposizione che sarà fornita dall’Agenzia delle Entrate.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

 
                               Art. 1 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
                             *** omissis ***
556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2015. 
  557.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  556,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
561. 
  559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  560. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta  con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  562. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018. 
  564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  559,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 558. 

 

                             *** omissis ***

 

FINE TESTO